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INFORTUNI IN FRANCHIGIA DA COMUNICARE AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE - SINP
Con l’operatività del Sistema Informativo Nazionale - SINP, dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo per le aziende di comunicare gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza da uno a tre giorni: gli infortuni in franchigia o sotto la soglia di indennizzabilità.
Ad oggi non sono state diramate le disposizioni operative sulle modalità di trasmissione della comunicazione e per l’applicazione delle relative sanzioni.
Cosa è il SINP
Per infortunio in franchigia, o sotto la soglia di indennizzabilità, si intende un evento infortunistico che comporti l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni (il giorno dell’evento non si considera mai).
Per questi eventi, per i quali non è obbligatoria la trasmissione della denuncia di infortunio, il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l’invio di una apposita comunicazione legata all’avvio del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione - SINP. Poiché l’avvio del SINP è stato spostato al 12 ottobre prossimo, anche l’obbligo di comunicazione è stato prorogato a questa data.
Comunicazione all'Inail
La comunicazione, introdotta a finalità statistiche e informative, dovrà essere effettuata obbligatoriamente dal datore di lavoro per tutti gli eventi a partire dal 12 ottobre 2017 mentre nulla cambia in merito all’indennizzo in caso di infortuni, che dovranno essere pagati esclusivamente in caso di prognosi superiore ai tre giorni.
In precedenza era obbligatorio comunicare esclusivamente gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni; a partire dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno trasmettere comunicazione Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, mentre restano invariate le regole in merito all’erogazione dell’indennità Inail.
Comunicazioni in caso di infortunio
In caso di infortunio sul lavoro o in itinere, anche se di breve entità, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro e può:
• rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
• recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino.
Il medico che presta prima assistenza al lavoratore dovrà rilasciare obbligatoriamente il certificato al lavoratore, nel quale sarà indicata diagnosi e prognosi, ovvero numero di giorni di assenza dal lavoro. Il medico trasmetterà il certificato in via telematica all’Inail.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.
Il datore di lavoro è invece obbligato a inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio all’Inail entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico, non soltanto per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni ma, a partire dal 12 ottobre 2017, anche per quelli di un solo giorno.
La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’invio. Per chi si avvale dell’invio della denuncia di infortunio in modalità telematica è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Regime sanzionatorio
In caso di mancata comunicazione Inail di infortuni anche se di solo un giorno al datore di lavoro potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da assicurazione Inail.
04/10/2017